VERDI ARDEA

 Statuto del Circolo dei Verdi di Ardea

Statuto


ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita con sede in ardea l'associazione dei "Verdi- Ardea - città dei diritti -", che aderisce alla federazione dei verdi.
Ne fanno parte gli iscritti - tesserati che vogliono sviluppare con metodo democratico e non violento attivita' sociali ed istituzionali per:

  • la tutela dell'ambiente e dei diritti;
  • la pace e solidarieta' tra viventi nel pieno rispetto delle diversita' di razze, culture, religioni, etnie e sesso;
  • la razionalizzazione dello sfruttamento delle risorse.
ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI
L'associazione si propone di:
  • Promuovere iniziative in difesa dell'ambiente e degli esseri viventi, della solidarieta' fra gli uomini e con la natura, per la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio, dei beni culturali e per l'affermazione di uno sviluppo ecosostenibile;
  • Promuove, condivide e si associa a tutte le iniziative intese democraticamente alla salvaguardia dell'ambiente, dei diritti umani e degli animali, della cultura e dell'arte, anche se promosse da altre associazioni, movimenti, enti, singoli cittadini o altro;
  • L'associazione opera in stretto rapporto con la federazione provinciale di Roma impegnandosi a partecipare agli organi di coordinamento di detta federazione;
  • L'associazione aderisce alla federazione nazionale e regionali impegnandosi nel rispetto degli statuti nazionali e regionali, agli atti e alle deliberazioni degli organi statutari nazionali.
ART. 3 - ISCRIZIONI
L'iscrizione e' annuale, libera a tutti i cittadini che condividono le finalita' dell'associazione e lo statuto, che ne fanno richiesta, che versano la quota di tesseramento nella misura stabilita dalla federazione nazionale.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
  • L'assemblea degli iscritti;
  • Il coordinamento politico;
  • Il o la portavoce.
ART. 5 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
E' l'organo deliberativo che stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissa gli obiettivi precisandone i settori di attività;
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno ogni anno o su richiesta di 1/4 degli aderenti o del coordinamento;
E' convocata su o.d.g. dal portavoce con comunicazione agli iscritti almeno cinque giorni prima della data stabilita;
L'assemblea straordinaria può essere convocata dal portavoce o da 1/3 degli iscritti con le modalita' di cui sopra;
L'assemblea e' pubblica e costituita dagli iscritti in regola con la quota associativa alla data di convocazione, tali iscritti hanno diritto di voto anche per delega .
L'assemblea e' validamente costituita in 1'convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea con la maggiorana dei 3/4 sono vincolanti per tutti gli iscritti;
L'assemblea delibera con maggioranza dei 2/3 degli iscritti, per questioni statutarie e sulla partecipazione alle competizioni elettorali amministrative comunali, approvando il programma e la lista dei candidati.
  • approva il bilancio annuale.
  • vota la mozione politica generale che, se ottiene la maggioranza dei votanti e' vincolante per gli organi statutari.
  • elegge il o la portavoce;
  • elegge il coordinamento politico.
ART. 6 IL COORDINAMENTO POLITICO
Il coordinamento è responsabile dell'attuazione della politica dell'associazione sul territorio, secondo le direttive dell'assemblea.
E' costituito da tre a quindici membri eletti dall'assemblea ;
Dura in carica due anni e alla prima riunione elegge al suo interno un tesoriere e responsabile organizzativo che ogni anno, entro il 31 ottobre, presenta all'assemblea degli iscritti il bilancio consuntivo e peventivo dell'associazione.
Del coordinamento politico e' membro di diritto il o la portavoce e gli eletti della nostra associazione nelle istituzioni ed enti rilevanti politicamente;
Il coordinamento affianca il portavoce e ne verifica l'operato;
Attiva forum tematici nominando un coordinatore;
E' convocato dal portavoce o da almeno 1/3 degli iscritti, prende decisioni a maggioranza, in presenza della metà più uno dei membri.
Le cariche dei rappresentanti del coordinamento sono compatibili con altre cariche statutarie dell'associazione, della federazione nazionale, regionale, provinciale o istituzionali.

ART. 7 IL/LA PORTAVOCE
E' il responsabile politico dell'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e delle direttive del coordinamento con cui agisce in stretto rapporto. Viene eletto dall'assemblea ogni due anni;
In caso di dimissioni prima della scadenza e' l'assemblea che provvede alle nuove elezioni.
Il portavoce ha la rappresentanza legale, sia in giudizio che verso terzi, dell'associazione che rappresenta nei rapporti con la federazione provinciale e regionale.

ART. 8 IL SIMBOLO
Il simbolo dell'associazione dei "Verdi Ardea - città dei diritti - " e' il "sole che ride" con la dicitura verdi e i sottostanti colori della pace e sopra la scritta Ardea citta' dei diritti. Il portavoce e il coordinamento politico gestiscono, per quanto di loro competenza, in occasione delle elezioni comunali, detto simbolo. Per consultazioni a carattere provinciale, regionale, politico e altro, l'associazione riconosce il simbolo dei verdi come pienamente rappresentativo della realta' locale dell'associazione.

ART. 9 FINANZIAMENTI E BILANCI
I finanziamenti dell'associazione avvengono con:
Conferimenti degli iscritti e anticipazioni di cassa dei componenti il coordinamento politico ed il portavoce;
Conferimenti da parte degli eletti;
Conferimenti liberi e spontanei di cittadini e associazioni;
Conferimenti da parte della federazione dei verdi:
Tutti i conferimenti debbono essere documentati ed inseriti nei bilanci redatti dal tesoriere e approvati ogni anno dall'assemblea.

ART. 10 MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche statutarie possono essere deliberate dall'assemblea degli iscritti con la presenza e il voto dei 2 / 3 dei presenti.